Garanzia su auto usate: se compri da concessionario è di 2 anni!

Don Vito

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Ovviamente i concessionari non vogliono che si sappia. Ma quando si compra un'auto usata da un professionista / concessionario / autosalone / commercianti d'auto la legge stabilisce che la garanzia dev'essere di due anni (24 mesi) e non di un'anno come TUTTI I CONCESSIONARI PROPONGONO.

Attenzione: se si accetta la garanzia di un anno, non potrete più tornare indietro.
Quindi PRETENDETE la garanzia di DUE ANNI SULLE AUTO USATE ACQUISTATE DA COMMERCIANTI!!

Articolo Adiconsum:

Forse non tutti sanno che i veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia per legge di due anni.

Tramite un accordo tra le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che elimini totalmente la garanzia è nullo.

E' utile sapere che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità.

La garanzia, quindi, copre tutte le parti che non sono chiaramente descritte come difettose. Nell’interesse di entrambe le parti è fondamentale (e consigliabile) una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto/moto controfirmata da entrambi i soggetti.

Per cui il cliente che è a conoscenza dei difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà solo farli presente durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un veicolo in ottime condizioni d'uso.

TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE (l'art. 5 cita i due anni)

LA VENDITA E LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO - DLGS 24.02 n° 2
Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall’art. 1519 bis a nonies.

L’obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del consumatore e potenziare la fiducia negli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di regole comuni in Italia e in altri paesi della UE indipendentemente del luogo di vendita del bene.

Questa normativa specifica nuovamente la figura del consumatore, del venditore, del produttore e il concetto di beni di consumo.

Consumatore: qualsiasi persona fisica che nei contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto, opere, e comunque tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ed è altresì
considerabile consumatore “il condominio”.

Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto, opera, e comunque tutti gli altri contratti finalizzati alle forniture di beni di consumo. Si intende anche venditore l’intermediario, ad esempio l’autosalone che vende
veicoli usati in conto vendita da un privato.

Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene nel territorio della UE, o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore, apponendo sul bene il proprio nome o marchio.

Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare. Comprese autovetture, motocicli, imbarcazioni.

Sono esclusi:
- i beni oggetto di vendita forzata.
- l’acqua e il gas quando non confezionati per la vendita.
- l’energia elettrica.

La nuova disciplina recita che i beni consegnati debbono essere conformi al contratto di vendita; cioè il bene deve avere le caratteristiche richieste anche verbalmente dal consumatore e accettate dal venditore o dal produttore, anche se prospettate su depliant pubblicitario.

La durata della garanzia legale è di 24 mesi, e nel caso di mancanza di conformità (difetto) il consumatore deve denunciare il difetto al venditore entro due mesi dal momento della scoperta. Detta garanzia è valida anche per i beni usati, che però, nel caso specifico il consumatore e il venditore possono concordare un periodo inferiore ai 24 mesi, periodo che in
ogni caso non può essere inferiore a 1 anno.

Con questo Decreto Legislativo è stata sancita la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per un difetto di conformità. Questa è estesa anche all’installazione quando effettuata a cura del venditore. Detta responsabilità decade se al momento della consegna del bene il consumatore era a conoscenza del difetto.

Nel caso della mancanza di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino al bene mediante la riparazione o la sostituzione. A sua scelta, se i rimedi di cui sopra non hanno avuto esito positivo, ovvero, sono risultati impossibili o sproporzionati può richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il ripristino della conformità dei beni (riparazione), non deve comportare spese aggiuntive per il consumatore, siano esse per i materiali, mano d’opera o altre spese con motivazioni diverse come le spese di spedizione e il diritto di chiamata.

Per la riparazione del bene non c’è un tempo codificato fra la consegna e la restituzione del bene, in quanto il Decreto Legislativo con l’art. 1519 quater c.c. Prevede che “……la riparazione deve essere effettuata entro un congruo tempo dalla richiesta senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore…..” per cui trascorso un ragionevole lasso di tempo il
consumatore può richiedere, (tramite raccomandata A/R), la sostituzione, la riduzione del prezzo, o la risoluzione del contratto.

Per l’esercizio della garanzia il consumatore deve pretendere lo scontrino fiscale e il documento di consegna (per i beni consegnati in data successiva all’ordine) e conservarlo almeno 26 mesi dalla data di consegna, in quanto per i beni nuovi in garanzia, la stessa complessivamente è di 26 mesi (24 mesi di garanzia, più due mesi per la denuncia del difetto), ed è questa l’unica condizione certa per far valere i propri diritti.

Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve rivolgere solo al venditore, il quale non può fare differenze tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria e diffidare dai venditori che rinviano il consumatore ai centri di assistenza (Fonte: Adiconsum).
 
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Eclipse

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Riferimento: Garanzia su auto usate: se compri da concessionario è di 2 anni!

Ottimo non lo sapevo...specialmente sui vts poi la garanzia che danno è sempre 1 anno o la maggiorparte delle volte non te la offrono neanche!
 

Sabatino

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Riferimento: Garanzia su auto usate: se compri da concessionario è di 2 anni!

Ciao a tutti,
questo dettaglio è molto importante e volevo aggiungerne un altro dove ci sono alcuni dettagli aggiuntivi ma il succo è lo stesso:

adiconsum.it/files/guide_tematiche/GARANZIA%20ACQUISTO%20AUTO%20USATA.pdf
Saluti a tutti.

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